{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-51_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120548&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0844083482eb3719768333b132f9fc98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione: liberazione della garanzia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:36", "Checksum": "d95fa5869ccc0cbdf7cc8600280f664e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51\nRegesto:\nContratto di locazione: liberazione della garanzia\n\n\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il 3 ottobre 2012. Introdotto il 31 ottobre 2012, il reclamo in questione è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Il Pretore aggiunto ha stabilito che i locatori sebbene disponevano dopo l'incontro del 3 novembre 2010 con i signori B__________ – A__________ “degli elementi per potere considerare che i subentranti proposti avrebbero potuto anche non subentrare nella locazione e, quindi, per poter mantenere i coniugi CO 1 vincolati contrattualmente”, “hanno comunque deciso l'8 novembre 2010 di liberare dai loro obblighi contrattuali i coniugi CO 1 a partire dal 1° gennaio 2011, scrivendo loro in tal senso e riservandosi esclusivamente “il verbale di consegna”, ovvero eventuali danni riscontrati nell'ente locato”. Così facendo, a suo parere, i locatori hanno rinunciato alla garanzia prevista in loro favore dall'art. 264 cpv. 2 CO. Donde in definitiva l'accoglimento della petizione e la liberazione in favore di CO 1 e CO 2 dell'importo da loro depositato quale garanzia del locatario su un conto alla ____________________.\n4. I reclamanti rimproverano al Pretore aggiunto di non avere esaminato la loro contestazione sulla legittimazione attiva degli attori, ciò che costituisce denegata giustizia e arbitrio. Essi ripropongono così le medesime argomentazioni fatte valere nelle loro osservazioni del 9 novembre 2011, nel complemento del 18 novembre 2011 e ribadite nel memoriale conclusivo del 13 luglio 2012. In sostanza, a loro dire, con il subingresso nel contratto di locazione, “tutti i crediti e debiti (v. art. 164 CO) sono stati trasferiti al subentrante e quindi anche il contratto di pegno con la banca e il relativo obbligo di mantenere in essere lo stesso”. Solo __________ B__________ e __________ A__________ sarebbero pertanto legittimati a chiedere lo svincolo del noto deposito di garanzia.\na) La legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367, consid. 2.1; 130 III 424, consid. 3.1). Munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 66 pag. 229 seg.). Nell'ambito di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data quando l'istante è parte al contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). Determinare la legittimazione attiva significa quindi stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (CCR, sentenza inc. 16.2011.65 del 24 agosto 2012, consid. 3a)."}