{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-51_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120548&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0844083482eb3719768333b132f9fc98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione: liberazione della garanzia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:36", "Checksum": "d95fa5869ccc0cbdf7cc8600280f664e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51\nRegesto:\nContratto di locazione: liberazione della garanzia\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 31 ottobre 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1 e CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 24 maggio 2002 CO 1 e CO 2 hanno sottoscritto con __________ P__________ un contratto di locazione di durata indeterminata, avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest' ultimo ad __________. La pigione pattuita ammontava a fr. 1500.– mensili, oltre a fr. 50.– mensili a titolo di acconto spese con conguaglio a fine anno. Il contratto prevedeva inoltre il versamento di una garanzia di fr. 1550.–, che i conduttori hanno depositato su un conto bancario della __________ La locazione è iniziata il 15 giugno 2002 e poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi con effetto al 14 giugno, la prima volta il 14 giugno 2004.\nB. Nel mese di giugno 2009 l'ente locato è stato acquistato da RE 1 e PA 1. Il 28 ottobre 2010 CO 1 e CO 2 hanno notificato la disdetta anticipata del contratto di locazione per il 31 dicembre 2010, comunicando ai locatori che dal 1° gennaio 2011 sarebbero subentrati nel contratto di locazione __________ B__________ e __________ A__________. Il giorno successivo, __________ B__________ ha firmato una dichiarazione di subingresso, in base alla quale si diceva disposta a subentrare al contratto di locazione alle medesime condizioni dal 1° gennaio 2011. Con conferma scritta 8 novembre 2010 RE 1 e PA 1 hanno acconsentito alla restituzione anticipata dell'ente locato al 31 dicembre 2010 da parte di CO 1 e CO 2, “preso atto che il nuovo conduttore è disposto a subentrare l'01.01.2011”.\nC. Verso la fine del mese di novembre 2010 RE 1 e RE 2 hanno comunicato a __________ B__________ e __________ A__________ che i costi complessivi di locazione (pigione e spese accessorie) non sarebbero stati inferiori a fr. 1680.–/1700.– mensili (fr. 100.–/ 150.– per spese accessorie). Presone atto, il 6 dicembre 2010 costoro hanno rinunciato a subentrare al contratto. Il 21 dicembre 2010 RE 1 e PA 1 hanno contestato tale “disdetta di subingresso”, mentre il 13 gennaio 2011 __________ B__________ e __________ A__________ hanno negato di essere subentrati al contratto di locazione.\nD. Nel frattempo CO 1 e CO 2 hanno riconsegnato l'appartamento per la fine di dicembre 2010 e il 4 maggio 2011 essi hanno chiesto ai locatori la liberazione a loro favore del deposito di garanzia di fr. 1550.– oltre interessi. Preso atto dell'opposizione formulata da RE 1 e PA 1, il 21 giugno 2011 CO 1 e CO 2 hanno presentato all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ un'istanza di svincolo del deposito di garanzia. Constatata la mancata conciliazione e ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 settembre 2011 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 e PA 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la liberazione in loro favore del citato deposito. Nelle loro osservazioni del 9 novembre 2011 i convenuti, contestata la legittimazione attiva degli attori, hanno proposto di respingere l'azione (inc. SE.2011.23).\nE. Nel frattempo, il 3 novembre 2011, RE 1 e PA 1, dopo aver adito senza esito il medesimo Ufficio di conciliazione in materia di locazione, hanno convenuto __________ B__________ e __________ A__________ davanti al medesimo Pretore chiedendo l'accertamento di un rapporto di locazione con loro in seguito del subingresso nel contratto di locazione con CO 1 e CO 2, ai quali hanno denunciato la lite. Il 18 novembre 2011 gli attori hanno completato le loro domande chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 10 425.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, a titolo di pigioni, acconto spese accessorie e conguaglio per il periodo dal 1° gennaio al 14 giugno 2011, così come per danni. Nella loro risposta del 12 dicembre 2011 __________ B__________ e __________ A__________ hanno proposto di respingere la petizione (inc. SE.2011.31).\nF. Con ordinanza del 23 gennaio 2012 il Pretore aggiunto ha congiunto le due procedure. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare il 13 luglio 2012 e il 10 settembre 2012 memoriali scritti, nei quali hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo con decisione unica del 28 settembre 2012, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione presentata da CO 1 e CO 2, ordinando la liberazione in loro favore del citato deposito di garanzia e ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico dei convenuti, tenuti in solido a rifondere agli attori un'indennità di fr. 200.–. L'azione di RE 1 e PA 1 nei confronti di __________ B__________ e __________ A__________ è stata respinta.\nG. Relativamente all'azione contro di loro promossa, RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2012 , in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle loro osservazioni del 15 dicembre 2012 CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo. Nel frattempo, con sentenza del 9 settembre 2013 la Seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto l'appello presentato da RE 1 e PA 1 nell'ambito della procedura promossa contro __________ B__________ e __________ A__________ (inc. 12.2012.188).\nConsiderando"}