che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese); che si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore; che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Per questi motivi in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese, decide: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: | | – ; – , . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.