che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure chiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329); che giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;