Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15); che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che in concreto il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sul bollettino di lavoro sottoscritto dal convenuto ove si quantificava in 2 ore e mezza il tempo impiegato dalla ditta istante per lo svolgimento delle proprie prestazioni (un'ora per la trasferta e un'ora e mezza di lavoro: cfr.