367.90 oltre alle spese esecutive e rigettando in via definitiva l'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo citato; che con ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento; che il ricorso è stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera solo il 29 ottobre 2012; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; considerando in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr.