{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-50_2012-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113250&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f56a7f14bd87980f8b7616775e13d47e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso per cassazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:48", "Checksum": "7650fa1bf0a64d70cb425b0cf3f1630f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.11.2012 16.2012.50\nRegesto:\nContratto d'appalto - ricevibilità del ricorso per cassazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 24 settembre 2010 dal Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa n. ord. 11/2010 (contratto d'appalto) promossa con istanza 8 febbraio 2010 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che il 3 luglio 2009 la ditta CO 1 ha eseguito opere da elettricista in uno stabile di proprietà di RE 1 a __________, per le quali ha emesso, il 6 luglio 2009, una fattura per complessivi fr. 367.90;\nche viste le resistenze del committente, l'appaltatrice gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escusso ha interposto opposizione;\nche con istanza dell'8 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Melezza per ottenere il pagamento di fr. 367.90 oltre interessi del 5% dal 7 ottobre 2009 così come il rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo citato;\nche all'udienza del 12 marzo 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, la mercede essendo eccessiva;\nche con decisione del 24 settembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando il convenuto a pagare fr. 367.90 oltre alle spese esecutive e rigettando in via definitiva l'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo citato;\nche con ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;\nche il ricorso è stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera solo il 29 ottobre 2012;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\nconsiderando\nin diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);\nche giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata\nmanifestamente violata una norma di diritto materiale o formale\noppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti\ndi causa o di prove;\nche in concreto il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sul bollettino di lavoro sottoscritto dal convenuto ove si quantificava in 2 ore e mezza il tempo impiegato dalla ditta istante per lo svolgimento delle proprie prestazioni (un'ora per la trasferta e un'ora e mezza di lavoro: cfr. doc. A), così come sulla fattura 6 luglio 2009 (doc. C) ove era indicato inoltre il costo del materiale utilizzato, ha ritenuto sufficientemente provata la pretesa della ditta istante;\nche a fronte di queste risultanze il ricorrente si limita a non condividere questa conclusione ritenendola “arbitraria per violazione dell'onere della prova”;\nche siffatta contestazione non concretizza nessuna censura di arbitrio, per la quale occorre illustrare il motivo per cui il primo giudice avrebbe tratto conclusioni, oltre che erronee, anche manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesive di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in urtante contrasto con il sentimento della giustizia e dell'equità (v. anche DTF 132 III 209 consid. 2,1);\nche pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure chiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);\nche giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;\nche gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);\nche si giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;\nche non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.\nPer questi motivi\nin applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese,\ndecide: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.\n2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – , .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}