In tali circostanze, vista la concomitanza dell'intervento delle due ditte nell'abitazione dell'attore, la conclusione del primo giudice, secondo cui gli stessi sono da ricondurre alla reazione del convenuto, non appare errata, la diversa argomentazione del reclamante secondo cui la rottura della porta di alluminio sarebbe avvenuta qualche anno prima, non trovando nessun riscontro. E che tale verbale potesse essere preso in considerazione non può essere contestato giacché da un canto nessun diritto del convenuto è stato leso e dall'altro perché lo stesso è ammesso agli atti in applicazione dell'art. 190 CPC.