Ciò posto, in assenza di una qualsiasi prova a sostegno di un'incapacità del reclamante, la conclusione del primo giudice circa l'intenzionalità del danneggiamento della proprietà altrui, non appare errata. In tali circostanze nemmeno può ritenersi errata la conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa di risarcimento danni dell'attore, riconducibile a un atto punibile anche dal profilo penale, sottostava al termine di prescrizione di sette anni valido in quella sede (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. c CP e 60 cpv.