1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326), va rilevato che dagli atti nulla emerge a comprova di una limitazione della capacità di discernimento del convenuto (Rey, Ausservetragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag. 189 n. 810 segg.), rispettivamente che questi non fosse in grado di valutare la portata del suo agire a dipendenza del suo stato di salute, circostanza che non è attestata da nessun certificato medico.