c) Per quanto attiene al carattere illecito dell'agire del convenuto, che ha intenzionalmente danneggiato beni di proprietà altrui, il giudice di pace ha individuato in questo comportamento un atto punibile ai sensi dell'art. 144 CP. Questa norma punisce per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, carattere punibile che presuppone che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP;