L'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO non necessita in ogni caso né della promozione di un procedimento penale né di una sentenza di condanna penale, ritenuto che è sufficiente che l'atto illecito realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un reato punibile dal profilo penale (DTF 136 III 506 consid. 6.3.1). c) Per quanto attiene al carattere illecito dell'agire del convenuto, che ha intenzionalmente danneggiato beni di proprietà altrui, il giudice di pace ha individuato in questo comportamento un atto punibile ai sensi dell'art. 144 CP.