, n. 13 ad art. 60). L'applicazione di questa norma presuppone che le pretese civili si lascino ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, a un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro in: Commentaire romand, CO, n. 30 ad art. 60 CO; Däppen, op. cit., n. 11 ad art. 60 CO), ritenuto che se, come nel caso concreto, non vi sono accertamenti da parte dell'autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO) che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO). L'applicazione dell'art. 60 cpv.