1 CO l'azione di risarcimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. Se però detta azione deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO; DTF 137 III 484 consid. 2.3; 136 III 503 consid, 6.1; Brehm in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 68 ss. ad art. 60; Däppen in: Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 13 ad art. 60).