L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ยช edizione, n. 1 ad art. 42 CO). b) Secondo l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.