Quali altre prove il giudice di pace avrebbe dovuto assumere non è dato di sapere, il reclamante non risultando aver proposto altre testimonianze o altri mezzi di prova liberatori. 3. Il Giudice di pace, accertata la responsabilità del convenuto per aver deliberatamente danneggiato una proprietà privata e ritenuto che ciò configurava un illecito penale, ha escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni, applicando il termine più lungo previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO. Il reclamante contesta tale conclusione e sostiene che i presupposti dell'art. 60 cpv.