Ciò premesso, sottoscrivendo il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che il convenuto, segnatamente, abbia condiviso tale impostazione rinunciando quindi all'assunzione delle prove da lui offerte. Non può dolersi ora di tale sua presa di posizione, contraria al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100).