Preliminarmente, per quanto attiene al rimprovero al primo giudice di non aver assunto le prove testimoniali proposte dalle parti, va rilevato che all'udienza del 15 novembre 2011 il giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non assumere le prove offerte della parti e di voler procedere all'emanazione della decisione sulla base delle sole prove documentali. Ciò premesso, sottoscrivendo il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che il convenuto, segnatamente, abbia condiviso tale impostazione rinunciando quindi all'assunzione delle prove da lui offerte.