Con decisione del 27 novembre 2011 motivata il 12 dicembre successivo, il Giudice di pace, premesso che il convenuto non aveva contestato di aver cagionato i danni lamentati dall'attore, ha respinto l'eccezione di prescrizione da questi sollevata ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell'azione penale di cui all'art. 60 cpv. 2 CO. Egli ha quindi accolto la petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile 2011 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'UEF di Mendrisio.