All'udienza del 15 novembre 2011, indetta per il dibattimento, le parti hanno riconfermato le loro rispettive posizioni, mentre il Giudice di pace ha respinto i testi proposti dalle parti e ha deciso di “disgiungere dalla presente causa la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto”. C. Con decisione del 27 novembre 2011 motivata il 12 dicembre successivo, il Giudice di pace, premesso che il convenuto non aveva contestato di aver cagionato i danni lamentati dall'attore, ha respinto l'eccezione di prescrizione da questi sollevata ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell'azione penale di cui all'art. 60 cpv.