– per il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di sassi e terra sul suo fondo provenienti dal fondo del vicino. Replicando il 22 settembre 2011 l'attore ha ribadito la sua domanda, eccependo il carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, e si è opposto alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale. All'udienza del 15 novembre 2011, indetta per il dibattimento, le parti hanno riconfermato le loro rispettive posizioni, mentre il Giudice di pace ha respinto i testi proposti dalle parti e ha deciso di “disgiungere dalla presente causa la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto”.