{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-4_2012-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112937&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88aac4381551bf0db1ae9472a28bdac0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.11.2012 16.2012.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:13:41", "Checksum": "1e1741f1880cadb839151b30101353b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.11.2012 16.2012.4\nRegesto:\nRisarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale\n\n\nIl reclamante non contesta la concretizzazione degli elementi costitutivi oggettivi del reato di danneggiamento bensì quelli soggettivi, essendo egli affetto da una grave malattia che ha influito sulla sua capacità di discernimento. Sennonché, a prescindere dal fatto che il reclamante si prevale di questi problemi di salute solo in questa sede e quindi tardivamente, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326), va rilevato che dagli atti nulla emerge a comprova di una limitazione della capacità di discernimento del convenuto (Rey, Ausservetragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag. 189 n. 810 segg.), rispettivamente che questi non fosse in grado di valutare la portata del suo agire a dipendenza del suo stato di salute, circostanza che non è attestata da nessun certificato medico. Ciò posto, in assenza di una qualsiasi prova a sostegno di un'incapacità del reclamante, la conclusione del primo giudice circa l'intenzionalità del danneggiamento della proprietà altrui, non appare errata. In tali circostanze nemmeno può ritenersi errata la conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa di risarcimento danni dell'attore, riconducibile a un atto punibile anche dal profilo penale, sottostava al termine di prescrizione di sette anni valido in quella sede (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. c CP e 60 cpv. 2 CO).\n4. a) Per quanto attiene alla prova del danno, la conclusione del primo giudice trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie e non può quindi essere considerata manifestamente errata. Infatti, da un raffronto tra il verbale di polizia 19 luglio 2009 (doc. L e M) e le fatture poste in esecuzione dall'attore (doc. E e F), risulta il danneggiamento della porta d'entrata, delle gelosie di due finestre, di una scultura in vetro e della centralina elettrica. È vero che durante l'udienza di conciliazione del 6 aprile 2011 il convenuto ha ammesso di essere l'autore dei soli danni riparati dalla falegnameria __________ (cfr. doc. A, riparazione porta d'entrata e gelosie). Tuttavia quest'udienza riguardava solo gli interventi effettuati da quella ditta e non anche quelli eseguiti dalla ditta __________ per la sostituzione della porta di alluminio dell'armadio contenente i contatori elettrici. In tali circostanze, vista la concomitanza dell'intervento delle due ditte nell'abitazione dell'attore, la conclusione del primo giudice, secondo cui gli stessi sono da ricondurre alla reazione del convenuto, non appare errata, la diversa argomentazione del reclamante secondo cui la rottura della porta di alluminio sarebbe avvenuta qualche anno prima, non trovando nessun riscontro. E che tale verbale potesse essere preso in considerazione non può essere contestato giacché da un canto nessun diritto del convenuto è stato leso e dall'altro perché lo stesso è ammesso agli atti in applicazione dell'art. 190 CPC.\nb) Né può essere censurata la mancata applicazione da parte del primo giudice degli art. 42-44 e 54 CO, già per il fatto che il convenuto nemmeno aveva contestato l'ammontare del danno come tale. In circostanze del genere il reclamo, infondato, deve essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ; –\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}