{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-4_2012-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112937&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88aac4381551bf0db1ae9472a28bdac0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.11.2012 16.2012.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:13:41", "Checksum": "1e1741f1880cadb839151b30101353b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.11.2012 16.2012.4\nRegesto:\nRisarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale\n\n\n2. Preliminarmente, per quanto attiene al rimprovero al primo giudice di non aver assunto le prove testimoniali proposte dalle parti, va rilevato che all'udienza del 15 novembre 2011 il giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non assumere le prove offerte della parti e di voler procedere all'emanazione della decisione sulla base delle sole prove documentali. Ciò premesso, sottoscrivendo il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente ritenere che il convenuto, segnatamente, abbia condiviso tale impostazione rinunciando quindi all'assunzione delle prove da lui offerte. Non può dolersi ora di tale sua presa di posizione, contraria al principio che impone alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100). Sia come sia, dagli atti risulta che le uniche prove proposte dal convenuto nella sua risposta erano le testimonianze di un agente di polizia e della moglie, chiamati a esprimersi su quanto figurava nel verbale di polizia del 30 luglio 2009 (risposta pag. 2). Sennonché l'accoglimento della pretesa non è dipesa dalle ammissioni espresse della moglie in quella sede o dalle risultanze penali, donde l'irrilevanza delle prove offerte. Quali altre prove il giudice di pace avrebbe dovuto assumere non è dato di sapere, il reclamante non risultando aver proposto altre testimonianze o altri mezzi di prova liberatori.\n3. Il Giudice di pace, accertata la responsabilità del convenuto per aver deliberatamente danneggiato una proprietà privata e ritenuto che ciò configurava un illecito penale, ha escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni, applicando il termine più lungo previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO. Il reclamante contesta tale conclusione e sostiene che i presupposti dell'art. 60 cpv. 2 CO non sono dati sicché l'azione, introdotta dopo un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, è prescritta in virtù dell'art. 60 cpv. 1 CO.\na) L'art. 41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO).\nb) Secondo l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. Se però detta azione deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO; DTF 137 III 484 consid. 2.3; 136 III 503 consid, 6.1; Brehm in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 68 ss. ad art. 60; Däppen in: Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 13 ad art. 60). L'applicazione di questa norma presuppone che le pretese civili si lascino ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, a un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro in: Commentaire romand, CO, n. 30 ad art. 60 CO; Däppen, op. cit., n. 11 ad art. 60 CO), ritenuto che se, come nel caso concreto, non vi sono accertamenti da parte dell'autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO) che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO). L'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO non necessita in ogni caso né della promozione di un procedimento penale né di una sentenza di condanna penale, ritenuto che è sufficiente che l'atto illecito realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un reato punibile dal profilo penale (DTF 136 III 506 consid. 6.3.1).\nc) Per quanto attiene al carattere illecito dell'agire del convenuto, che ha intenzionalmente danneggiato beni di proprietà altrui, il giudice di pace ha individuato in questo comportamento un atto punibile ai sensi dell'art. 144 CP. Questa norma punisce per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, carattere punibile che presuppone che l'autore agisca intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 23 ad art. 144 CP; Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 4 ad art. 144 CP)."}