{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-11-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-4_2012-11-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112937&nX40_KEY=4921766&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "88aac4381551bf0db1ae9472a28bdac0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.11.2012 16.2012.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:13:41", "Checksum": "1e1741f1880cadb839151b30101353b9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.11.2012 16.2012.4\nRegesto:\nRisarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 17 gennaio 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 12 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa n. PS 1 11 (risarcimento danni) promossa con petizione 21 luglio 2011 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nella primavera del 2009 tra CO 1 e RE 1, proprietari di due particelle contigue nel Comune di __________, sono sorte discussioni in merito alla posa da parte del secondo di una recinzione tra i due fondi. In seguito a un diverbio avvenuto il 19 luglio 2009 tra i vicini, la porta d'entrata dell'abitazione, l'armadio esterno contenente i contatori elettrici e alcune gelosie dell'immobile appartenente ad CO 1, così come una scultura in vetro, sono risultate danneggiate. La denuncia penale introdotta il 19 luglio 2007 dal danneggiato nei confronti di RE 1 è stata ritirata il 30 luglio successivo. Per la riparazione dei danni CO 1 si è rivolto alle ditte __________ e __________, le quali l'8 aprile 2011, gli hanno fatturato le loro prestazioni rispettivamente per fr. 976.25 e fr. 3313.45, per un totale di fr. 4289.70. CO 1 si è rivolto ad CO 1 per il pagamento e visto il rifiuto di quest'ultimo gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio l'autorizzazione ad agire, con petizione 21 luglio 2011 CO 1 ha convenuto davanti al medesimo giudice RE 1 per ottenere il pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile 2011 e spese esecutive oltre al rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo citato. Nella sua risposta del 26 agosto 2011 il convenuto ha proposto di respingere la petizione eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 4500.– per il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di sassi e terra sul suo fondo provenienti dal fondo del vicino. Replicando il 22 settembre 2011 l'attore ha ribadito la sua domanda, eccependo il carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, e si è opposto alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale. All'udienza del 15 novembre 2011, indetta per il dibattimento, le parti hanno riconfermato le loro rispettive posizioni, mentre il Giudice di pace ha respinto i testi proposti dalle parti e ha deciso di “disgiungere dalla presente causa la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto”.\nC. Con decisione del 27 novembre 2011 motivata il 12 dicembre successivo, il Giudice di pace, premesso che il convenuto non aveva contestato di aver cagionato i danni lamentati dall'attore, ha respinto l'eccezione di prescrizione da questi sollevata ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell'azione penale di cui all'art. 60 cpv. 2 CO. Egli ha quindi accolto la petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile 2011 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo dell'UEF di Mendrisio.\nD. Con reclamo del 17 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto ed erroneamente accertato i fatti, ritenendo date le premesse dell'azione di risarcimento danni proposta dall'attore sulla base dell'art. 41 CO ancorch¿prescritta. Egli lamenta inoltre la violazione del principio del contraddittorio, il giudice di pace avendo rinunciato ad assumere le prove proposte a comprova dell'assenza di colpa a suo carico a dipendenza del suo stato di salute. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}