Le spese giudiziarie di entrambi i reclami seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio reclamo, commisurati all'importanza del litigio e rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo dell'RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di tale reclamo di fr. 500.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alle controparti fr. 400.– per ripetibili. 3. Il reclamo del 12 novembre 2012 dell'CO 1 e di CO 2 è respinto. 4. Le spese processuali di tale reclamo di fr.