in fine con richiamo a DTF 115 II 465, consid. 1). La pretesa formulata in questa sede, per altro senza comprovarne i presupposti, è finanche irricevibile. 10. a) L'attore contesta l'ammontare dell'equo compenso fissato dal Pretore, rilevando che l'indennità oraria di fr. 200.– riconosciutagli dal primo giudice è inferiore a quella minima di fr. 250.– riconosciuta dalla giurisprudenza e non tiene conto degli stessi criteri indicati dal giudice medesimo. A suo dire, “le 7 ore di lavoro riconosciute dal Pretore sarebbero manifestamente insufficienti anche se l'attività riconosciuta si dovesse arrestare al 3 dicembre 2010” e “l'onorario richiesto di complessivi fr.