unico esecutore testamentario della de cuius. L'CO 1 avrebbe potuto – e dovuto – approfittare dell'occasione per procedere – come di regola accade per collegialità ed economia di procedura – alla formale pubblicazione del testamento presso di lui depositato in quella stessa udienza (…). Comunque i convenuti avrebbero dovuto immediatamente annunciarsi come poi fatto con il tardivo e generico doc. DD” (v. petizione pag. 8). Non incombeva pertanto al Pretore applicare una norma di legge se il relativo stato di fatto non è addotto o comprovato (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 465, consid.