dell'esistenza di un secondo testamento che annullava quello da lui rogato. Ma ciò nulla muta alla mancata diligenza da parte del reclamante. L'apprezzamento del Pretore, che ha limitato l'equo compenso all'attività svolta dall'esecutore testamentario tra il 20 settembre e il 3 dicembre 2010 non appare errata e resiste alla critica. 9. a) Il reclamante critica il fatto che il Pretore abbia limitato la responsabilità dell'CO 1, condannandolo a rispondere del debito con i soli attivi successori della defunta. Asserisce di averlo convenuto in causa, non tanto in veste di esecutore testamentario, ma in quanto notaio sulla base dell'art. 41 e segg.