” c) Ora, è vero, come sostenuto dall'attore, che “un testamento successivo non basta per revocare d'ufficio uno precedente” e che “il notaio che dispone di un testamento deve occuparsi solo della relativa pubblicazione, non dell'eventuale esistenza e del contenuto di testamenti successivi”. Sennonché da un esecutore testamentario al beneficio di una normale esperienza si può ragionevolmente pretendere che egli consulti regolarmente il Foglio ufficiale del Cantone Ticino e che dopo avere appreso dell'avvenuta pubblicazione di un secondo testamento della testatrice, sospenda la sua attività di esecutore testamentario e chiarisca la situazione.