aveva conferito l'incarico. Per queste ragioni l'agire dell'esecutore testamentario è suscettibile di retribuzione soltanto sino al 3 dicembre 2010, considerato che la tenuta dell'udienza il giorno medesimo, avvenuta la mattina, per motivi di equità, merita di essere inglobata, non essendovi oggettivamente un sufficiente tempo per richiederne l'annullamento o il rinvio.” c) Ora, è vero, come sostenuto dall'attore, che “un testamento successivo non basta per revocare d'ufficio uno precedente” e che “il notaio che dispone di un testamento deve occuparsi solo della relativa pubblicazione, non dell'eventuale esistenza e del contenuto di testamenti successivi”.