Ciò avrebbe dovuto portarlo ad interrompere il proprio operato, o almeno a sospenderlo nell'attesa di un chiarimento della situazione.” Pertanto a mente del primo giudice “(…) gli atti compiuti dall'attore successivamente a tale data non possono essere ritenuti giustificati, e questo richiamato l'obbligo di diligenza accresciuta a cui deve conformarsi un esecutore testamentario con particolari conoscenze, considerato che in specie si è confrontati con un avvocato e notaio, il quale è certamente tenuto a compulsare tempestivamente le pubblicazioni del FUCT e a reagire come di dovere a fronte della notizia della successiva pubblicazione di un testamento della de cujus che a suo tempo gli