b) Secondo quanto accertato dal Pretore, l'azione creditoria introdotta dall'attore contro i convenuti era rivolta contro l'CO 1, in quanto nuovo esecutore testamentario. Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'CO 1, dopo aver stabilito che quest'ultimo, in qualità di esecutore testamentario, disponeva della facoltà di resistere nella causa creditoria concernente la successione, partecipando al procedimento a suo nome e per suo conto e rispondendo della pretesa con i soli beni successori.