a) I reclamanti ribadiscono che l'CO 1 “non può essere personalmente condannato al versamento di alcunché in favore di parte attrice, potendosi al limite concepire una sua condanna a un “obbligo di fare”, ossia al pagamento della contestata somma richiesta attingendo al patrimonio successorio”. A loro dire, il Pretore, pur riconoscendo quanto da loro asserito, “non ne trae le debite conclusioni, ritenuto che non tratta l'CO 1 come una parte vittoriosa, ciò che questi in realtà è in virtù del fatto che l'azione personale contro di lui diretta è stata invero respinta” e, aggiungono, “che si trattasse di azione personale emerge peraltro pure dal contestato reclamo 22 ottobre 2011 presentato