Al riguardo giovi ricordare che qualora le parti non riescano ad accordarsi in merito al compenso è compito del giudice fissarlo in funzione del caso concreto tenendo conto di tutte le circostanze (art. 4 CC; Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, 2009, RJL Band/N. 44, pag. 208). Ora, è vero che spetta all'esecutore testamentario, che reclama il suo onorario, provare l'adeguatezza dell'importo reclamato per l'opera fornita, e al riguardo non è sufficiente che invochi le difficoltà del caso concreto ma deve fornire una fattura dettagliata delle sue attività (Schlaeppi, op. cit., pag. 211).