In altri termini, stante l'oggettiva situazione di poca chiarezza che era venuta a crearsi, l'agire dell'RE 1 non può essere considerato carente in diligenza, ed anzi va detto che il medesimo ha sempre operato con l'intento di salvaguardare gli interessi di quelli che, a sua conoscenza, erano i legittimi eredi della testatrice. Nemmeno può essere rimproverato all'esecutore testamentario di non aver interpellato in precedenza gli eredi della defunta, considerato che quelli a lui conosciuti erano irrintracciabili (cfr. doc. D), mentre CO 2 non era, a ben vedere, allora ancora conosciuto dall'attore. D'altro canto l'urgenza del provvedimento giustificava altresì un solerte agire.