La sentenza impugnata, tuttavia, non spende parola alcuna in proposito, incorrendo così in arbitrio.” b) Il Pretore, ricordato che con decreto cautelare del 10 marzo 2011 aveva respinto le misure cautelari chieste dall'attore poiché l'azione da lui promossa contro la banca non aveva alcuna verosimile possibilità di esito favorevole, ha tuttavia riconosciuto all'attore il diritto a un'equa retribuzione in relazione alla citata procedura, ritenendo che “la questione si appalesasse particolarmente spinosa, nel senso che (…) la problematica giuridica in rassegna risulta non certo di elementare soluzione e pure la dottrina in materia presenta diverse sfumature”.