133 IV 286, consid. 1.4). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.