Con decreti del 23 ottobre e 14 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha respinto le richieste di effetto sospensivo contestuali ai reclami. Nelle loro rispettive osservazioni del 20 novembre e dell'11 dicembre 2012 le parti hanno postulato la reiezione del reclamo avversario. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.