{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4711069&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:43:38", "Checksum": "1e6e1b0d87e552f26fc80b3d64f9cf8f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n\n10. a) L'attore contesta l'ammontare dell'equo compenso fissato dal Pretore, rilevando che l'indennità oraria di fr. 200.– riconosciutagli dal primo giudice è inferiore a quella minima di fr. 250.– riconosciuta dalla giurisprudenza e non tiene conto degli stessi criteri indicati dal giudice medesimo. A suo dire, “le 7 ore di lavoro riconosciute dal Pretore sarebbero manifestamente insufficienti anche se l'attività riconosciuta si dovesse arrestare al 3 dicembre 2010” e “l'onorario richiesto di complessivi fr. 3900. pari a ore 15.60 appare giustificato, per evidente difetto.” L'attore contesta le riduzioni della sua parcella effettuate dal Pretore. Egli ritiene quindi di avere diritto a fr. 7135.45 (ossia fr. 7535,45 dedotta la tassa di giustizia di fr. 400. relativa alla procedura di conciliazione precedente alla causa) oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2011 su fr. 5435.45 e dal 31 gennaio 2012 su fr. 7135.45.\nb) Ora, come ricordato pertinentemente dal Pretore, nella determinazione dell'equo compenso, eventuali tariffe di categoria costituiscono semplici riferimenti agli usi locali e non vincolano il giudice: in effetti il compenso deve risultare “equo” – ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite nel caso specifico – alla luce di tutti i fattori enunciati dalla norma (cfr. Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 30 ad art. 517; I CCA, sentenza inc. 11.2008.160 dell'11 marzo 2013, consid. 1). Se l'esecutore testamentario compie delle attività professionali che non fanno parte dei suoi obblighi normali (per esempio, intraprende, in quanto avvocato, un processo per la successione o procura delle opportunità di vendita di immobili della successione), ha diritto ad un'indennità distinta (Jermann, Honoraire et obligation de l'exécuteur testamentarie de rendre compte, Trex 2009, pag. 169; Künzle, Der Willensvollestrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, Zurigo 2000, pag. 326).\nc) In concreto, il reclamante si limita a contrapporre la sua valutazione agli accertamenti del Pretore senza spiegare in che cosa consisterebbe l'arbitrio. Per di più, egli non ha mai indicato il suo reale dispendio orario, che costituisce comunque sia solo un parametro per il calcolo dell'equo compenso, mentre l'accenno solo in questa sede è irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Né egli ha mai esposto la tariffa oraria da lui applicata. Ciò premesso, considerando tutte le circostanze del caso concreto, in particolare l'ampiezza e la complessità dell'attività svolta dall'attore, le sue qualifiche professionali, il valore della successione, l'indennità oraria stabilita dal Pretore di fr. 200.– non può dirsi il risultato di un eccesso o di un abuso del suo potere d'apprezzamento. Ciò posto, la conclusione del primo giudice secondo cui come equo compenso, l'attore ha diritto a complessivi fr. 3707.80, sfugge a qualsiasi critica. Ne discende che il reclamo dell'attore deve essere respinto.\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n11. Le spese giudiziarie di entrambi i reclami seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470). Ogni parte assume dunque gli oneri del proprio reclamo, commisurati all'importanza del litigio e rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo dell'RE 1 è respinto.\n2. Le spese processuali di tale reclamo di fr. 500.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alle controparti fr. 400.– per ripetibili.\n3. Il reclamo del 12 novembre 2012 dell'CO 1 e di CO 2 è respinto.\n4. Le spese processuali di tale reclamo di fr. 400.– sono poste in solido a carico dei convenuti, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili.\n5. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}