{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "f027fcd0b2538c22073312b80e661dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n\nb) Il Pretore, rammentato che “(…) nell'ambito della causa OA.2010.94, in concomitanza con l'udienza di contradditorio del 3 dicembre 2010 richiesta a seguito del decreto supercautelare 29 ottobre 2010, avveniva la pubblicazione sul FUCT dell'avvenuta pubblicazione del testamento pubblico 4 marzo 2006 di A__________ __________ A__________ -B__________ steso dall'CO 1 (doc. 7)”, ha considerato che “stante l'effetto di pubblicità conferito al FUCT, perlomeno da tale data l'attore avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un ulteriore testamento, successivo a quello da egli redatto. Ciò avrebbe dovuto portarlo ad interrompere il proprio operato, o almeno a sospenderlo nell'attesa di un chiarimento della situazione.” Pertanto a mente del primo giudice “(…) gli atti compiuti dall'attore successivamente a tale data non possono essere ritenuti giustificati, e questo richiamato l'obbligo di diligenza accresciuta a cui deve conformarsi un esecutore testamentario con particolari conoscenze, considerato che in specie si è confrontati con un avvocato e notaio, il quale è certamente tenuto a compulsare tempestivamente le pubblicazioni del FUCT e a reagire come di dovere a fronte della notizia della successiva pubblicazione di un testamento della de cujus che a suo tempo gli aveva conferito l'incarico. Per queste ragioni l'agire dell'esecutore testamentario è suscettibile di retribuzione soltanto sino al 3 dicembre 2010, considerato che la tenuta dell'udienza il giorno medesimo, avvenuta la mattina, per motivi di equità, merita di essere inglobata, non essendovi oggettivamente un sufficiente tempo per richiederne l'annullamento o il rinvio.”\nc) Ora, è vero, come sostenuto dall'attore, che “un testamento successivo non basta per revocare d'ufficio uno precedente” e che “il notaio che dispone di un testamento deve occuparsi solo della relativa pubblicazione, non dell'eventuale esistenza e del contenuto di testamenti successivi”. Sennonché da un esecutore testamentario al beneficio di una normale esperienza si può ragionevolmente pretendere che egli consulti regolarmente il Foglio ufficiale del Cantone Ticino e che dopo avere appreso dell'avvenuta pubblicazione di un secondo testamento della testatrice, sospenda la sua attività di esecutore testamentario e chiarisca la situazione. Certo, è indubbio che anche l'CO 1 ha tardato nella pubblicazione del testamento da lui steso e non ha avvertito l'attore già al momento della notifica sul Foglio ufficiale del 30 luglio 2010 (doc. G) dell'esistenza di un secondo testamento che annullava quello da lui rogato. Ma ciò nulla muta alla mancata diligenza da parte del reclamante. L'apprezzamento del Pretore, che ha limitato l'equo compenso all'attività svolta dall'esecutore testamentario tra il 20 settembre e il 3 dicembre 2010 non appare errata e resiste alla critica.\n9. a) Il reclamante critica il fatto che il Pretore abbia limitato la responsabilità dell'CO 1, condannandolo a rispondere del debito con i soli attivi successori della defunta. Asserisce di averlo convenuto in causa, non tanto in veste di esecutore testamentario, ma in quanto notaio sulla base dell'art. 41 e segg. CO, perché l'CO 1, benché sapesse che A__________ A__________ -B__________ avesse revocato ogni sua precedente disposizione di volontà nel testamento pubblico da lui rogato, invece di avvertirlo immediatamente dopo l'apparizione della notifica sul Foglio Ufficiale del 30 luglio 2010 lo ha avvertito tardivamente, ciò che ha provocato prestazioni e spese, che altrimenti non ci sarebbero state, e che gli devono essere risarcite.\nb) Ora, è vero che, nella sua petizione l'attore ha segnalato tra le basi legali applicabili alla fattispecie indicate prima delle domande di causa pure gli articoli 41 e segg. CO (v. petizione pag. 9). Sennonché, nei considerandi del citato allegato, l'attore non ha mai preteso un risarcimento di un danno da lui patito da parte dell'CO 1 e neppure asserito che quest'ultimo avesse commesso un atto illecito, limitandosi a sostenere che “(…) tutte le prestazioni del qui attore, effettuate espressamente nella sua qualità di esecutore testamentario, non sarebbero avvenute se solo i convenuti fossero comparsi all'udienza del 30 agosto 2010 per dichiarare e documentare le rispettive qualità di presunto erede unico risp. unico esecutore testamentario della de cuius. L'CO 1 avrebbe potuto – e dovuto – approfittare dell'occasione per procedere – come di regola accade per collegialità ed economia di procedura – alla formale pubblicazione del testamento presso di lui depositato in quella stessa udienza (…). Comunque i convenuti avrebbero dovuto immediatamente annunciarsi come poi fatto con il tardivo e generico doc. DD” (v. petizione pag. 8). Non incombeva pertanto al Pretore applicare una norma di legge se il relativo stato di fatto non è addotto o comprovato (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 465, consid. 1). La pretesa formulata in questa sede, per altro senza comprovarne i presupposti, è finanche irricevibile."}