{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "f027fcd0b2538c22073312b80e661dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n\nc) I criteri per la determinazione dell'equo compenso sulla base dell'art. 517 cpv. 3 CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo giovi ricordare che qualora le parti non riescano ad accordarsi in merito al compenso è compito del giudice fissarlo in funzione del caso concreto tenendo conto di tutte le circostanze (art. 4 CC; Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, 2009, RJL Band/N. 44, pag. 208). Ora, è vero che spetta all'esecutore testamentario, che reclama il suo onorario, provare l'adeguatezza dell'importo reclamato per l'opera fornita, e al riguardo non è sufficiente che invochi le difficoltà del caso concreto ma deve fornire una fattura dettagliata delle sue attività (Schlaeppi, op. cit., pag. 211). Resta il fatto che, in concreto, l'attore ha prodotto il resoconto della sua attività trasmesso all'CO 1 (doc. EE), la nota professionale sulla quale figurano per sommi capi le sue prestazioni (doc. GG), così come gli scritti e gli allegati di causa redatti nell'ambito della sua attività di esecutore testamentario. Sulla base di queste indicazioni, non contestate come tali dai reclamanti, non appare arbitrario l'apprezzamento del Pretore, davanti al quale si è per altro svolta l'azione giudiziaria contro __________, per il quale il dispendio orario per l'attività svolta dall'esecutore testamentario tra il 20 settembre e il 3 dicembre 2010 “ovvero lo scambio di alcuni scritti preliminari volti ad una soluzione extragiudiziale con la banca e successivi al 20 settembre 2010 (doc. S, T e U), la predisposizione dell'iniziativa processuale e la partecipazione ad un'udienza di discussione cautelare” ammonta a 7 ore. E tale dispendio, pacificamente non fissato sulla base dell'art. 42 CO, non è contestato come tale dai reclamanti. Anche su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.\n6. a) I reclamanti ribadiscono che l'CO 1 “non può essere personalmente condannato al versamento di alcunché in favore di parte attrice, potendosi al limite concepire una sua condanna a un “obbligo di fare”, ossia al pagamento della contestata somma richiesta attingendo al patrimonio successorio”. A loro dire, il Pretore, pur riconoscendo quanto da loro asserito, “non ne trae le debite conclusioni, ritenuto che non tratta l'CO 1 come una parte vittoriosa, ciò che questi in realtà è in virtù del fatto che l'azione personale contro di lui diretta è stata invero respinta” e, aggiungono, “che si trattasse di azione personale emerge peraltro pure dal contestato reclamo 22 ottobre 2011 presentato dalla controparte (…)”. Essi chiedono quindi, qualora il loro reclamo fosse respinto, che sia rivisto il riparto delle spese processuali e delle ripetibili operato dal Pretore nei confronti dell'CO 1, siccome l'eccezione di legittimazione passiva per quanto concerne il suo coinvolgimento personale sarebbe stata accolta dal Pretore, il quale però non ne avrebbe tratto le debite conclusioni.\nb) Secondo quanto accertato dal Pretore, l'azione creditoria introdotta dall'attore contro i convenuti era rivolta contro l'CO 1, in quanto nuovo esecutore testamentario. Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'CO 1, dopo aver stabilito che quest'ultimo, in qualità di esecutore testamentario, disponeva della facoltà di resistere nella causa creditoria concernente la successione, partecipando al procedimento a suo nome e per suo conto e rispondendo della pretesa con i soli beni successori.\nc) Ora, davanti al Pretore i convenuti hanno chiesto che l'azione diretta nei confronti dell'CO 1 fosse respinta per carenza di legittimazione passiva, richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale concernente la legittimazione dell'esecutore testamentario (v. osservazioni 30 aprile 2012 pag. 2 e 3). Essi non hanno così mai preteso che l'CO 1 fosse stato convenuto in causa direttamente e non per la sua veste di esecutore testamentario, ma anche in quanto persona fisica. Certo, l'attore, nel suo reclamo pretende di avere convenuto l'interessato “all'appoggio dell'art. 41 CO” (pag. 6), ma tale impostazione giuridica è stata fermamente contestata dallo stesso CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 4). Dolersi in simili circostanze del fatto che il Pretore abbia stabilito che l'CO 1 è stato convenuto in causa unicamente nella sua veste di nuovo esecutore testamentario e abbia ripartito le spese e assegnato le ripetibili nei suoi confronti, considerando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'CO 1 interamente respinta, non è quindi serio. Al proposito il reclamo non merita altra disamina. Ciò posto il reclamo dei convenuti deve essere respinto.\nII. Sul reclamo del 22 ottobre 2012 presentato dall'attore (inc. 16.2012.48)\n7. Gli opponenti ritengono irricevibile il reclamo dell'attore poiché, in sintesi, sarebbe di carattere appellatorio e si limiterebbe a contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice. La questione non merita particolare disamina già per il fatto che, come si vedrà in appresso, anche il reclamo in questione è destinato all'insuccesso.\n8. a) L'attore sostiene di avere diritto ad un'equa retribuzione per l'attività da lui svolta in qualità di esecutore testamentario fino al 15 marzo 2011, censurando il fatto che il Pretore abbia limitato al 3 dicembre 2010 il suo diritto ad un compenso. Ciò che, a suo parere, costituisce un'applicazione errata degli articoli 517 e 518 CC."}