{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "f027fcd0b2538c22073312b80e661dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n\ne) Ora, è vero che per finire l'azione promossa contro __________ non ha sortito alcunché, ma sulla base degli elementi a disposizione dell'esecutore testamentario si può ritenere che, quanto meno all'inizio, egli abbia svolto la sua funzione in buona fede secondo le norme generalmente ammesse per il ramo d'attività in questione, comportandosi come si poteva ragionevolmente pretendere da un esecutore testamentario al beneficio di una normale esperienza. Non gli si può pertanto rimproverare una mancanza di diligenza tale da comportare un'inadempienza contrattuale. Certo, la liceità di una clausola di esclusione degli eredi è stata ammessa dal Tribunale federale (DTF 94 II 172, consid. 4b; 4C.114/2006 del 30 agosto 2006, consid. 3.3.2), tant'è che gli eredi non possono chiedere il blocco della relazione né informazioni di movimenti successivi al decesso di un contitolare del conto (Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurigo 2008, pag. 343). Ma la sua liceità è tuttora fortemente criticata in dottrina (Bretton-Chevallier, Notter, La banque face aux demandes de renseignements des héritiers – Aspects contractuels, successoraux et de droit International privé, Not@lex2011 pag. 128 e seg.), essenzialmente in ragione di una possibile violazione delle quote legittime (Wolf, Les ayants droit au compte-joint après le décès d'un titulaire, SJ 1974 pag. 232 con riferimenti; Aubert, Terracina, Responsabilité des banques suisses à l'égard des hérities, RSJ 92/1996 pag. 145, nota 449 con rinvii; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, Ginevra 2000, pag. 459 seg.; v. anche Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 pag. 181).\nf) Ciò posto la fattispecie, non poteva dirsi un caso “assai semplice e limpido”, presentava degli aspetti che meritavano approfondimenti fattuali e giuridici, così come l'adozione di misure urgenti, tanto più che al momento dell'avvio della causa l'attore non disponeva ancora della documentazione bancaria sottoscritta il 13 gennaio 2006 da A__________ A__________ -B__________ (doc. Y), ma soltanto del “Documento di base relazione di conto / deposito” del 13 ottobre 2006 esclusivamente sottoscritto da A__________ F__________ (ora CO 2), nella doppia veste di contitolare del conto e di curatore A__________ A__________ -B__________ (doc. R) . E che una persona quasi centenaria messa sotto curatela per incapacità di provvedere personalmente alla propria sostanza (art. 393 n. 2 vCC), costituisca un conto congiunto con il proprio curatore appena designato il quale sottoscrive la documentazione bancaria per sé e per la curatela non appare una circostanza usuale. Ne discende che in siffatte circostanze, l'applicazione del diritto da parte del Pretore, non appare errata e il reclamo su questo punto deve essere respinto.\n5. a) Secondo i reclamanti la decisione impugnata è arbitraria, poiché il Pretore ha disatteso l'art. 8 CC, non avendo chiesto alla controparte, gravata dall'onere della prova, “neppure qualsivoglia specificazione in ordine alla nota da essa prodotta (facendo se del caso capo al proprio onere di interpello)”. Essi si dolgono del fatto che, nonostante la loro contestazione, l'attore non ha presentato alcun resoconto dettagliato di quanto dedotto in lite. A loro dire, il primo giudice, benché abbia rilevato questa mancanza probatoria, indicando che “(...) nulla dalla nota in esame (doc. GG) traspare (…)”, non ne ha tratto le debite conseguenze, ma ha applicato in un ambito che non vi si presta, quei criteri di apprezzamento che appartengono a quelle sole fattispecie in cui un determinato fatto non può essere stabilito se non facendo capo a criteri di equità e al corso ordinario delle cose (art. 42 CO).\nb) Il Pretore, premesso che l'attore è avvocato e notaio di professione e che l'asse ereditario era esiguo, che la fattispecie poteva considerarsi di media complessità, ha ritenuto congruo, un onorario orario di fr. 200.–. Egli, poi, in mancanza di una specifica, ha determinato il dispendio orario in 7 ore “(studio della fattispecie e scambio di scritti con __________ [1.5 ore], predisposizione dell'allegato di causa [4 ore], preparazione e partecipazione all'udienza [1.5 ore]) necessarie alla trattazione della fattispecie sino al 3 dicembre 2011”, al quale ha aggiunto le spese per trasferte (fr. 15.–), postali, telefoniche, fax e e-mail (fr. 20.– ) e per scritturazioni e fotocopie (fr. 100.–), così come gli esborsi di complessivi fr. 2050.–. In definitiva egli ha stabilito un equo compenso di fr. 1512.– (IVA inclusa) a titolo di onorario, fr. 145.80 (IVA inclusa) a titolo di spese e fr. 2050.– quale rifusione degli esborsi sopportati, per un totale di fr. 3707.80."}