{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "f027fcd0b2538c22073312b80e661dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n\nb) Il Pretore, ricordato che con decreto cautelare del 10 marzo 2011 aveva respinto le misure cautelari chieste dall'attore poiché l'azione da lui promossa contro la banca non aveva alcuna verosimile possibilità di esito favorevole, ha tuttavia riconosciuto all'attore il diritto a un'equa retribuzione in relazione alla citata procedura, ritenendo che “la questione si appalesasse particolarmente spinosa, nel senso che (…) la problematica giuridica in rassegna risulta non certo di elementare soluzione e pure la dottrina in materia presenta diverse sfumature”. In tali circostanze, ha soggiunto il primo giudice, “la procedura avviata dall'attore, seppur sfociata in un insuccesso (anche se per completezza è importante sottolineare come, a seguito dello stralcio della lite, non si sia mai giunti ad un giudizio definitivo di merito, ma ci si sia limitati ad una decisione cautelare in verosimiglianza, con tutti gli aspetti specifici che ciò comporta), non può, a mente di chi scrive, essere considerata particolarmente scriteriata o temeraria”.\nEgli ha poi sottolineato che “soltanto a seguito di tale procedura alcuni documenti bancari in precedenza negati dall'istituto di credito e dunque sconosciuti all'esecutore testamentario, siano stati prodotti da __________ (in particolare doc. Y)”. Per il Pretore inoltre, “nonostante gli obblighi di diligenza accresciuta imposti all'esecutore testamentario in possesso di conoscenze specifiche in ambito giuridico, all'attore non può essere rimproverata una particolare negligenza o manchevolezza nell'esecuzione del proprio mandato. In altri termini, stante l'oggettiva situazione di poca chiarezza che era venuta a crearsi, l'agire dell'RE 1 non può essere considerato carente in diligenza, ed anzi va detto che il medesimo ha sempre operato con l'intento di salvaguardare gli interessi di quelli che, a sua conoscenza, erano i legittimi eredi della testatrice. Nemmeno può essere rimproverato all'esecutore testamentario di non aver interpellato in precedenza gli eredi della defunta, considerato che quelli a lui conosciuti erano irrintracciabili (cfr. doc. D), mentre CO 2 non era, a ben vedere, allora ancora conosciuto dall'attore. D'altro canto l'urgenza del provvedimento giustificava altresì un solerte agire.”\nc) In concreto, non si tratta di sapere se l'azione promossa dall'attore nei confronti di __________ fosse fondata o meno, ma sapere se per l'attività svolta come esecutore testamentario l'attore abbia diritto a un equo compenso secondo l'art. 517 cpv. 3 CC. Ciò premesso, i criteri per l'ammontare di un tale compenso sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita e che la pretesa relativa alla remunerazione è esigibile anche in caso di cattiva esecuzione del mandato (DTF 124 III 423, consid. 3b, 3c e 4a). Così, una completa soppressione dell'indennità si giustifica unicamente solo qualora la prestazione risulti completamente inutilizzabile, come in caso di totale inadempienza contrattuale (DTF loc. cit.; sentenza del Tribunale federale 4C.274/2004 del 18 novembre 2004, consid. 5.3).\nd) Ora, per l'art. 518 cpv. 1 e 2 CC, l'esecutore testamentario ha l'obbligo di fare rispettare la volontà del defunto ed è in particolare incaricato di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati. Tra i primi compiti dell'esecutore testamentario vi è quello di accertare la consistenza dell'asse successorio e redigere un inventario (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 547 n. 1173a). Nulla quindi gli impedisce di rivolgersi a terzi, anche a istituti bancari, per ottenere le necessarie informazioni. Ciò premesso, come accertato dal Pretore, al momento dell'avvio della procedura giudiziaria nei confronti di __________, l'attore ignorava l'esistenza del secondo testamento con cui era stato designato un altro erede e un altro esecutore testamentario, ma era a conoscenza dell'esistenza di una relazione bancaria presso __________ cointestata a A__________ A__________ -B__________ e A__________ F__________ (ora CO 2), della movimentazione del 13 gennaio 2006 (doc. Q) e della ricevuta di prelevamento di fr. 50 000.– da parte di A__________ F__________ dell'8 maggio 2006. Egli si è così rivolto all'istituto bancario per ottenere il blocco della relazione e la documentazione costitutiva della relazione, ma si è visto opporre un rifiuto dalla banca, la quale si è prevalsa di una clausola d'esclusione degli eredi prevista dalle condizioni dei conti congiunti applicabili alla relazione bancaria in questione."}