{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "f027fcd0b2538c22073312b80e661dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n\nH. Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2012 in cui chiede la riforma della decisione, nel senso di accogliere la petizione. Il 12 novembre 2012 anche l'CO 1 e CO 2 si sono aggravati contro al decisione del Pretore, chiedendo di respingere integralmente la petizione. Con decreti del 23 ottobre e 14 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha respinto le richieste di effetto sospensivo contestuali ai reclami. Nelle loro rispettive osservazioni del 20 novembre e dell'11 dicembre 2012 le parti hanno postulato la reiezione del reclamo avversario.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è pervenuta alle parti il 15 ottobre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 ottobre 2012 e sarebbe scaduto il 14 novembre 2012. Introdotti il 22 ottobre e il 12 novembre 2012 i reclami sono entrambi tempestivi.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, confutare la decisione impugnata. Nell'atto di ricorso occorre perciò spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 133 II 249, consid. 1.4.2; 133 IV 286, consid. 1.4).\nPer quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\nI. Sul reclamo del 12 novembre 2012 presentato dai convenuti (inc. 16.2012.54)\nL'accoglimento del reclamo dei convenuti renderebbe senza oggetto il parallelo reclamo dell'attore. Giovi pertanto esaminarlo preventivamente.\n3. L'attore ritiene il reclamo irricevibile, poiché l'atto non indica espressamente per ogni censura se le critiche alla decisione del Pretore riguardino questioni di fatto o di diritto. Il che è in parte vero. Resta il fatto che le contestazioni sono chiare e possono essere esaminate da questa Camera. Sulla questione non occorre dilungarsi, tanto meno se si pensa che, come si vedrà in appresso, il reclamo è destinato all'insuccesso.\n4. a) I convenuti rimproverano il Pretore di avere respinto la loro tesi secondo cui nessun costo generato dall'azione introdotta dall'attore nei confronti di __________ poteva essere posto a capo della successione, poiché tale azione sarebbe stata sin dall'inizio destituita d'ogni fondamento e non avrebbe mai dovuto essere promossa. Essi ritengono arbitrario e profondamente illogico, il fatto che il Pretore abbia ammesso la validità di una clausola d'esclusione degli eredi e che l'azione dell'attore “non aveva a ben vedere possibilità di esito favorevole”, salvo poi ritenere che l'agire dell'attore non fosse contrario ai suoi obblighi di diligenza. A loro parere l'attore ha sbagliato azione e ritengono che quella introdotta fosse del tutto fuori luogo anche in base a una valutazione dei costi e dei benefici. A loro dire, “l'inutilità dell'azione non solo poteva essere rilevata dopo un semplice esame del quadro legale, ma avrebbe comunque dovuto essere ravvisata anche a fronte del fatto che essa non appariva come il mezzo appropriato cui far capo in quella specifica situazione. La sentenza impugnata, tuttavia, non spende parola alcuna in proposito, incorrendo così in arbitrio.”"}