{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-48_2013-12-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120039&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c227767da471e2264fe179c117dc9199"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retribuzione dell'esecutore testamentario"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:33", "Checksum": "f027fcd0b2538c22073312b80e661dd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.12.2013 16.2012.48\nRegesto:\nRetribuzione dell'esecutore testamentario\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 16.2012.54 |\nLugano 11 dicembre 2013/jh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sui reclami del 22 ottobre 2012 (16.2012.48) presentato dall'\n|\n|\nRE 1 |\ne del 12 novembre 2012 (16.2012.54) presentato da\n|\n|\nCO 1 e CO 2 (patrocinati dall' PA 1) |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza del 12 ottobre 2012 emessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2012.2 (retribuzione dell'esecutore testamentario) promossa con petizione 10 gennaio 2012 dall'RE 1 nei confronti dell'CO 1 e di CO 2;\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 23 settembre 1997 dal notaio RE 1, A__________ A__________ -B__________ (1908), cittadina svizzera, ha istituito suoi eredi E__________ F__________ ed E__________ A__________ designando lo stesso notaio in qualità di esecutore testamentario. In un testamento pubblico rogato il 4 marzo 2006 dal notaio CO 1, A__________ A__________ -B__________ ha revocato la sua precedente disposizione testamentaria, istituendo suo erede universale A__________ F__________ – ora RE 3 – e nominando in qualità di esecutore testamentario lo stesso notaio rogante. Il 18 luglio 2010 A__________ A__________ -B__________ è deceduta a __________, suo ultimo domicilio.\nB. Con notifiche sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 30 luglio 2010 e sul Foglio federale di commercio del 2 agosto 2010 l'RE 1 ha preannunciato la pubblicazione del testamento pubblico da lui rogato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Il 30 agosto 2010 il testamento è stato pubblicato e il 2 settembre 2010 il Pretore ha rilasciato all'RE 1 un certificato di esecutore testamentario.\nC. L'RE 1, nella sua qualità di esecutore testamentario, ha preso contatto, in particolare, con __________ di __________, ove la defunta deteneva una relazione bancaria, chiedendo segnatamente i giustificativi delle transazioni effettuate e il blocco del conto, così come di addebitare al suddetto conto in suo favore la somma di fr. 2525.25, corrispondente alla sua parcella notarile del 20 settembre 2010. L'istituto bancario si è rifiutato di soddisfare completamente a tali richieste, prevalendosi di una clausola d'esclusione degli eredi prevista dalle condizioni per conti congiunti applicabili alla citata relazione bancaria, la relazione essendo intestata dal 2006 congiuntamente ad A__________ A__________ -B__________ e a CO 2. Il 28 ottobre 2010 l'esecutore testamentario si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud chiedendo di ordinare a __________ di non dar seguito agli ordini di disposizione relativi al noto conto impartiti da CO 2, di accertare il suo diritto quale esecutore testamentario di essere equamente remunerato per le proprie prestazioni e di poter disporre del conto, così come di ordinare alla banca di dar seguito ad ogni suo ordine. Con decreto supercautelare 29 ottobre 2010, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato il blocco del conto.\nD. Nel frattempo, il 22 novembre 2010 l'CO 1 ha pubblicato davanti al medesimo Pretore il testamento da lui rogato e ne ha notificato l'avvenuta pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino del 3 dicembre 2011. Il 10 marzo 2011 il Pretore ha poi rilasciato un certificato ereditario in cui risulta CO 2 quale unico erede di A__________ __________ A__________ -B__________ e il 4 maggio 2011 ha rilasciato un certificato di esecutore testamentario in favore dell'CO 1.\nE. Intanto, con decreto cautelare 10 marzo 2011 il Pretore ha revocato il menzionato decreto supercautelare e ha respinto la richiesta di misure cautelari dell'RE 1, accertando, in particolare, la mancanza di legittimazione passiva della convenuta. Il 6 dicembre 2011 il Pretore ha poi stralciato dai ruoli la causa, il nuovo esecutore testamentario non essendo intenzionato a proseguirla.\nF. Per le sue prestazioni, l'RE 1 ha emesso una parcella notarile di complessivi fr. 2525.25, che è stata pagata, e il 15 marzo 2011 una nota professionale di fr. 7285.45 per l'attività svolta dopo il 20 settembre 2010, che è invece stata contestata dall'CO 1. Dopo avere ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 10 gennaio 2012 l'RE 1 ha convenuto l'CO 1 e CO 2 davanti al medesimo Pretore chiedendo il pagamento di fr. 8685.45 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2011 su fr. 7285.45 e dal 10 gennaio 2012 su fr. 1400.–, corrispondenti alla sua retribuzione quale esecutore testamentario (fr. 7285.45), alle spese processuali della procedura di conciliazione (fr. 400.–) e alle ripetibili attribuite a __________ con il decreto 6 dicembre 2011 (fr. 1000.–). In un secondo tempo l'attore ha ridotto la sua richiesta a fr. 7535.45 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2011 al 13 febbraio 2012 su fr. 8685.45 e dal 13 febbraio 2012 su fr. 7535.45. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2012 i convenuti hanno chiesto il rigetto della petizione in ordine e nel merito. All'udienza del 2 luglio 2012 le parti hanno confermato le rispettive domande.\nG. Statuendo il 12 ottobre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha condannato i convenuti a pagare in solido all'attore fr. 3707.80 oltre interessi al 5% dal 21 marzo 2011 su fr. 2007.80, dal 23 dicembre 2011 su fr. 2707.80 e dal 31 gennaio 2012 su fr. 3707.80, stabilito che “CO 1 risponderà del debito (…) con i soli attivi successori della defunta…”. La tassa di giustizia di fr. 300.–, le spese e gli oneri processuali della procedura di conciliazione sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili."}