c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 150.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.