La reclamante sostiene che nel 2011, secondo i suoi calcoli (doc. E, doc. F e doc. G), il dipendente aveva lavorato 109.50 ore in meno rispetto a quelle dovute secondo il calendario da lei scelto e comunicato alla Commissione paritetica cantonale per il ramo gessatura e intonacatura e, dato che egli aveva accumulato 64.43 ore (7.67 giorni) di vacanza, ciò comporterebbe una differenza a suo favore di 45.07 ore (109.50 - 64.43 = 45.07), ovvero, considerando uno stipendio orario di fr. 31.60, una differenza di fr. 1424.20 (45.07 ore x fr.