1 CO è priva di fondamento. Su questo punto il reclamo deve pertanto essere respinto. 6. Per quanto riguarda l'importo di fr. 1424.20 relativo alla “differenza ore 2011 fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”, il primo giudice, considerando che “il conteggio delle vacanze e delle ore in esubero è oggetto di contestazione per mancanza di comunicazione tra le parti” e che “è stato impossibile risalire con precisione il calcolo delle ore in esubero e delle vacanze, ma che malgrado ciò parte di queste potevano essere ricostruite”, ha condannato la convenuta a pagare fr. 800.– al lavoratore. La reclamante sostiene che nel 2011, secondo i suoi calcoli (doc.