Per di più la reclamante non accenna ai motivi per i quali, anziché concedere le vacanze in natura al dipendente, ha deciso di indennizzare le stesse in denaro. In particolare, non fa valere alcun suo interesse preponderante a impiegare il lavoratore durante il periodo di disdetta. e) Ne discende che, in assenza di una situazione contingente di necessità della datrice di lavoro e quindi di un suo interesse preminente, risulta prevalente e maggiormente degno di protezione il diritto alle vacanze del lavoratore. Il licenziamento con effetto immediato appare così ingiustificato e la pretesa della convenuta a un'indennità fondata sull'art. 337d cpv. 1 CO è priva di fondamento.