Tanto più che quando non si è ripresentato sul posto di lavoro il lavoratore aveva incontestabilmente accumulato 7.67 giorni di vacanza, come risulta dai conteggi da lei stessa allestiti (doc. E e doc. F), sicché non avendo potuto usufruire del suo fondamentale diritto al riposo non si può ritenere che egli abbia repentinamente e ingiustificatamente rifiutato in modo definitivo di fornire le sue prestazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.120/2004 del 14 giugno 2004, consid. 4.2; Gloor, op. cit., n. 10 ad art. 337d CO). Per di più la reclamante non accenna ai motivi per i quali, anziché concedere le vacanze in natura al dipendente, ha deciso di indennizzare le stesse in denaro.